Sono organi della comunità montana: il presidente e il consiglio dei sindaci.
Presidente della comunità montana
Esercita la funzione di presidente della comunità montana uno dei membri del consiglio dei sindaci eletto a maggioranza assoluta.
Il presidente è il legale rappresentante della comunità montana, sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa, dell’ente e ne coordina l’attività, nel rispetto della separazione tra le funzioni di direzione politica e le funzioni di direzione amministrativa.
In particolare, al presidente sono attribuite le seguenti competenze:
- proporre l’ordine del giorno, convocare e presiedere il consiglio dei sindaci e l'assemblea dei consiglieri;
- sovrintendere all’attività amministrativa e politica, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
- impartire direttive al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa dei servizi e degli uffici;
- verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa rispetto alle direttive impartite;
- coordinare e stimolare l’attività del consiglio dei sindaci;
- nominare i rappresentanti della comunità montana;
- promuovere, tramite il segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della comunità montana;
- nominare e revocare il segretario e i responsabili dei servizi;
- promuovere e assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- determinare di agire e di resistere in giudizio per conto e nell’interesse della comunità montana;
- adottare tutti i provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo statuto non abbia espressamente demandato alla competenza del segretario o dei responsabili dei servizi;
- partecipare al consiglio permanente degli enti locali di cui alla parte III – titolo I della Legge regionale 7 dicembre 1998 n.54.
Consiglio dei sindaci
Il consiglio dei sindaci è composto dai sindaci dei comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della giunta comunale.
Il Consiglio dei Sindaci ha competenza sui seguenti atti:
- verifica e contestazione delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti dello stesso consiglio;
- statuto;
- statuto delle aziende speciali e delle istituzioni cui la comunità montana partecipa;
- regolamenti;
- bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;
- rendiconto;
- costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione con altri enti o con altri soggetti, ai sensi della parte IV, titolo I della Legge regionale 7 dicembre 1998 n.54;
- convenzioni per l’esercizio di funzioni comunali o regionali, ai sensi degli art.86 e 87 della legge regionale 7 dicembre 1998 n.54;
- individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell’art.113 della legge regionale 7 dicembre 1998 n.54;
- atti di programmazione e indirizzo;
- dotazione organica del personale;
- partecipazione a società di capitali;
- criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- acquisti e alienazioni di beni immobili;
- determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
- scelta del contraente relativamente alle prestazioni per le quali la legge permette affidamenti fiduciari o discrezionali;
- determinazione dell’oggetto delle spese di rappresentanza e della somma massima da impegnare, nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
- ogni altro atto di direzione politica che lo statuto non riservi al presidente.
L'assemblea dei consiglieri
E' un'assemblea composta da tutti i consiglieri dei comuni membri. Il consiglio dei sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto, è tenuto a convocare l'assemblea in questione al fine di acquisirne il parere, anche se non vincolante.