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Organi di governo

Sono organi della comunità montana: il presidente e il consiglio dei sindaci.

Presidente della comunità montana

Esercita la funzione di presidente della comunità montana uno dei membri del consiglio dei sindaci eletto a maggioranza assoluta.
Il presidente è il legale rappresentante della comunità montana, sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa, dell’ente e ne coordina l’attività, nel rispetto della separazione tra le funzioni di direzione politica e le funzioni di direzione amministrativa.
In particolare, al presidente sono attribuite le seguenti competenze:

  • proporre l’ordine del giorno, convocare e presiedere il consiglio dei sindaci e l'assemblea dei consiglieri;
  • sovrintendere all’attività amministrativa e politica, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
  • impartire direttive al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa dei servizi e degli uffici;
  • verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa rispetto alle direttive impartite;
  • coordinare e stimolare l’attività del consiglio dei sindaci;
  • nominare i rappresentanti della comunità montana;
  • promuovere, tramite il segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della comunità montana;
  • nominare e revocare il segretario e i responsabili dei servizi;
  • promuovere e assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
  • determinare di agire e di resistere in giudizio per conto e nell’interesse della comunità montana;
  • adottare tutti i provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo statuto non abbia espressamente demandato alla competenza del segretario o dei responsabili dei servizi;
  • partecipare al consiglio permanente degli enti locali di cui alla parte III – titolo I della Legge regionale 7 dicembre 1998 n.54. 

Consiglio dei sindaci

Il consiglio dei sindaci è composto dai sindaci dei comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della giunta comunale.
Il Consiglio dei Sindaci ha competenza sui seguenti atti:

  • verifica e contestazione delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti dello stesso consiglio;
  • statuto;
  • statuto delle aziende speciali e delle istituzioni cui la comunità montana partecipa;
  • regolamenti;
  • bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;
  • rendiconto;
  • costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione con altri enti o con altri soggetti, ai sensi della parte IV, titolo I della Legge regionale 7 dicembre 1998 n.54;
  • convenzioni per l’esercizio di funzioni comunali o regionali, ai sensi degli art.86 e 87 della legge regionale 7 dicembre 1998 n.54;
  • individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell’art.113 della legge regionale 7 dicembre 1998 n.54;
  • atti di programmazione e indirizzo;
  • dotazione organica del personale;
  • partecipazione a società di capitali;
  • criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  • acquisti e alienazioni di beni immobili;
  • determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
  • scelta del contraente relativamente alle prestazioni per le quali la legge permette affidamenti fiduciari o discrezionali;
  • determinazione dell’oggetto delle spese di rappresentanza e della somma massima da impegnare, nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
  • ogni altro atto di direzione politica che lo statuto non riservi al presidente.

     

L'assemblea dei consiglieri

E' un'assemblea composta da tutti i consiglieri dei comuni membri. Il consiglio dei sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto, è tenuto a convocare l'assemblea in questione al fine di acquisirne il parere, anche se non vincolante.